Art. 5.

      1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali stipulano accordi di programma con gli attori economici per la promozione della produzione e dell'utilizzo di biomasse e di biocarburanti di origine agricola, e per la ricerca e lo sviluppo di specie e di varietà vegetali in grado di ottimizzare le produzioni nel rispetto dell'ambiente con un bilancio energetico e ambientale

 

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positivo, nonché gli studi sulle biomasse ed i biocarburanti che ritengono necessari ai fini dell'attuazione della presente legge.
      2. Nell'ambito degli accordi di programma di cui comma 1 è possibile stabilire apposite agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali, e lo stanziamento di fondi, secondo i princìpi stabiliti dalla presente legge.
      3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali adottano le disposizioni necessarie ad assicurare l'impiego di biocarburanti di origine agricola nelle flotte di trasporto pubblico e nel riscaldamento degli edifici pubblici o destinati ad uso pubblico, in misura non inferiore al 20 per cento del totale dei carburanti utilizzati.
      4. Nell'ambito della disciplina adottata ai sensi del comma 3, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano incentivi per i soggetti che dimostrano l'impiego di biocarburanti nel riscaldamento degli edifici di edilizia residenziale in misura pari ad almeno il 50 per cento del totale dei combustibili impiegati annualmente.